Nuovi criteri interpretativi ex art. 34 Legge n. 69 _63

Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte

PRESO ATTO

che il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato, con delibera del 28 marzo 2023, l’aggiornamento dei Criteri interpretativi dell’articolo 34 della legge 69 del 1963 sull’iscrizione nel registro dei praticanti;

VISTE

le Linee guida per l’applicazione dei nuovi criteri interpretativi dell’articolo 34 della legge 69 del 1963 approvate dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in data 4 maggio 2023;

CONSIDERATA

la necessità di individuare in modo chiaro e univoco la procedura da seguire per dare attuazione ai nuovi criteri e istruire le relative pratiche;

DELIBERA

– che per l’iscrizione nel registro dei praticanti secondo i nuovi criteri potranno essere prese in esame esclusivamente le domande che provino l’effettivo svolgimento del lavoro giornalistico in maniera continuativa da almeno 6 mesi;

– che per procedere alla presentazione della domanda il candidato debba sostenere un colloquio preliminare con il consigliere delegato all’istruzione delle pratiche di iscrizione;

– che all’atto della presentazione della domanda il candidato debba presentare almeno 6 articoli, servizi o comunicati prodotti negli ultimi 6 mesi, i contratti di lavoro in essere e la prova dei compensi percepiti da cui si evinca un reddito professionale indicativamente equiparabile al minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico (15.900 euro lordi annui);

– che all’atto della presentazione della domanda il candidato debba proporre il nome del giornalista professionista che gli farà da tutor durante il praticantato; tale giornalista dovrà avere almeno 5 anni di anzianità, dovrà essere in regola con gli obblighi formativi e operare nello stesso ambito di lavoro del candidato. La proposta avanzata dal candidato dovrà essere approvata dal Consiglio.

– che al termine dell’istruttoria il candidato debba sostenere un colloquio davanti al Consiglio al fine di valutare e accertare il lavoro giornalistico svolto e la natura informativa e non comunicativa o pubblicitaria dell’attività;

– che al termine dei 18 mesi di praticantato, prima di ottenere la dichiarazione di compiuta pratica, il richiedente debba produrre, oltre alle relazioni semestrali del tutor, la seguente documentazione al fine di confermare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) delle linee guida:

– copia di ulteriori 18 articoli, servizi, comunicati stampa, ecc., che provino l’attività giornalistica svolta negli ultimi 18 mesi;

– contratti di lavoro, ricevute di tutti i compensi percepiti nei 18 mesi di praticantato corredate dai corrispettivi Cud o sostituti d’imposta o dichiarazione dei redditi, versamenti previdenziali.

Torino, 23 maggio 2023

Freelance

Chi è già iscritto all’Albo come pubblicista e svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuata con una o più testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica secondo i criteri contenuti nell’art. 34 della Legge 69/63, può chiedere al Consiglio regionale l’iscrizione al Registro dei praticanti. A tal fine il richiedente deve presentare:
a) copia dei contratti di collaborazione continuata e coordinata o delle ricevute di pagamento da parte delle testate.
b) copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti che il compenso annuale dell’attività giornalistica corrisponde al trattamento minimo del praticante (15.900€ lordi l’anno)
c) documentazione della produzione giornalistica.
Nel caso dei freelance l’attività giornalistica rientra nella fattispecie del telelavoro. Il richiedente deve pertanto indicare il giornalista professionista, caposervizio o redattore della testata o delle testate per le quali lavora e che gli impartisce le indicazioni tecnico-professionali. Al termine dei 18 mesi a far data dalla iscrizione al Registro dei praticanti il richiedente, per ottenere dal Consiglio regionale il certificato di compiuta pratica dovrà presentare una dichiarazione dei caposervizio o del redattore da lui precedentemente indicato che specifichi i servizi informativi nei quali è stato impegnato.
Sarà cura del Consiglio regionale valutare, al momento dell’iscrizione al Registro dei praticanti e al momento della certificazione della compiuta pratica, con tutte le verifiche ritenute necessarie, che la testata o le testate per le quali il richiedente lavora abbiano le caratteristiche necessarie allo svolgimento del praticantato e che la documentazione prodotta risulti attendibile.
Il freelance che chiede l’iscrizione al Registro dei praticanti deve attestare, prima dell’esame di idoneità professionale, di aver frequentato i seminari organizzati dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e gli eventuali corsi di formazione organizzati dai Consigli regionali.

Delibera sul praticantato degli uffici pubblici

Iscriviti alla Newsletter